Qualora ricorra l’ipotesi di nullità del contratto di locazione, in base all’ordinanza n. 32696 della Cassazione civile, sezione III, del 16 dicembre 2024, è riconosciuto al conduttore il diritto di ripetizione dei canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, concordemente all’art. 2033 c.c., riconoscendo che il valore della controprestazione rilevi solo “in funzione dell’eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di un’utilità economica da parte del soggetto con correlativa diminuzione di altro soggetto”.
A propria volta, il locatore avrà la facoltà di eccepire la sussistenza di un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.: egli potrà far valere un credito indennitario la cui liquidazione sarà limitata alla differenza patrimoniale subita nell’erogazione della prestazione, senza tenere conto del mancato guadagno derivante dalla possibile instaurazione di un rapporto contrattuale legittimo ed efficace.
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Tuesday, 04 March 2025 14:06

