La Cassazione civile con ordinanza n. 1042 del 16 gennaio 2025 ha stabilito come la fase di distribuzione finale del ricavato, sebbene segni il capolinea della procedura esecutiva, non faccia automaticamente cessare la materia del contendere né l’interesse ad agire alla prosecuzione del processo con riguardo alle parentesi di cognizione ancora aperte. Secondo la Suprema Corte, infatti, ammettere il perfezionamento della procedura esecutiva con la compiuta distribuzione significherebbe, per un verso, negare il diritto all’azione – che si ricorda essere un diritto costituzionalmente tutelato all’art. 2 Cost. – e, per l’altro, comporterebbe l’attribuzione al giudice dell’esecuzione (o quantomeno, con riferimento alle opposizioni esecutive ed alla fase di merito di queste ultime) di facoltà e poteri che esulano da quelli del giudice della cognizione, con il risultato di abbandonare l’esito del giudizio di merito in balia dell’avvenuta sospensione o meno della procedura nella fase sommaria da parte del giudice dell’esecuzione.
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Wednesday, 05 March 2025 14:19

