Negli ultimi anni si è infoltito notevolmente il filone giurisprudenziale sulla tematica del c.d. “straining”: si tratta nella sostanza di comportamenti ed atteggiamenti che addizionati generano un clima lavorativo stressante. Da ultima la Corte di cassazione civile, Sezione lavoro, con una recentissima ordinanza del 4 gennaio 2025, n. 123 ha ribadito e rimarcato la responsabilità del datore di lavoro che metta in atto – o consenta all’interno della propria realtà lavorativa – condotte in qualsiasi modo pregiudizievoli per la salute psico-fisica dei propri lavoratori e dipendenti: è pacificamente ravvisabile, in tali circostanze, una violazione dell’art. 2087 c.c.
La Suprema Corte auspica, pertanto, una sempre maggiore attenzione e sensibilizzazione verso gli obblighi di tutela che dal suddetto articolo discendono, in un’ottica di salvaguardia dell’intera classe dei lavoratori, con particolare riguardo ai più deboli e sensibili.
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terça-feira, 04 fevereiro 2025 08:10

