La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2249 del 9 aprile 2025, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il beneficio della preventiva escussione, disciplinato dall’art. 2304 c.c. a favore dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, opera esclusivamente in sede esecutiva. In sede di cognizione, invece, il creditore può agire direttamente contro il socio per ottenere un titolo esecutivo autonomo, anche senza aver prima esperito un tentativo di escussione del patrimonio sociale.
Secondo la Corte la responsabilità del socio, pur essendo sussidiaria, è comunque personale e diretta, e non esclude la possibilità per il creditore di richiedere anche nei suoi confronti un titolo giudiziale, utile ad esempio per iscrivere ipoteca. Il principio espresso in sentenza si fonda sulla distinzione tra fase cognitiva (dove il beneficio non opera) e fase esecutiva (dove è necessaria la preventiva escussione del patrimonio sociale ovvero la prova della sua incapienza). Ai fini esecutivi, dunque, il creditore potrà agire contro il socio solo previa dimostrazione che dell’insufficienza o incapienza del patrimonio societario. Non è necessaria una precedente azione esecutiva infruttuosa, ma è sufficiente documentarne l’inutilità.
In sostanza, l’unico modo per affermare l’inoperatività della responsabilità sussidiaria del socio è dimostrare la capacità patrimoniale della società, che risulta pienamente in grado di soddisfare i propri debiti.
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quinta-feira, 31 julho 2025 10:36

