La Cassazione civile, con ordinanza risalente al 4 giugno 2024, n. 14972, ha affrontato e fatto chiarezza riguardo alla tematica della condanna alle spese processuali, disciplinata all’art. 91 c.p.c.
La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare che la parte attrice, che ha dovuto ricorrere all’intervento del giudice per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto, non vada incontro ad una diminuzione patrimoniale dovuta all’attività processuale svolta. La Corte, pertanto, si fa sostenitrice della tesi secondo cui la condanna alle spese non possa essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, non avendo egli svolto alcuna attività processuale, non sopportando pertanto alcuna spesa al cui rimborso abbia diritto.
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quarta-feira, 10 setembro 2025 15:39

