Per la Cassazione Civile Sez. I, ord. 6 gennaio 2026, n. 283 nelle controversie di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis promosse da attori residenti all’estero, la competenza territoriale delle sezioni specializzate è determinata in via esclusiva dal criterio di cui all’art. 4, co. 5, D.L. 13/2017 (come modificato dalla L. 206/2021): occorre avere riguardo al Comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani, da individuarsi nell’ultimo ascendente nato in Italia. Tale disciplina deroga al foro erariale e non ammette alternatività o residualità del foro ex art. 25 c.p.c.; corretta, quindi, la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale territorialmente collegato al Comune così individuato.
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terça-feira, 31 março 2026 05:45

