Per la Cassazione ( ord. 28 gennaio 2026, n. 1881) in tema di spese di lite, nei giudizi instaurati dopo la riforma 2014 (art. 92, co. 2, c.p.c., come integrato dalle “gravi ed eccezionali ragioni” dopo Corte cost. n. 77/2018), la compensazione totale o parziale è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre ragioni analoghe puntualmente motivate. È illegittima la compensazione fondata su elementi come: “esistenza di vizi emersi in CTU”, “difesa non pretestuosa” o “prova acquisita solo a fine primo grado”, quando l’esito finale evidenzi una soccombenza totale; in tal caso, le spese (incluse quelle di CTU) vanno poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., potendo la Cassazione decidere nel merito e liquidarle.
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quinta-feira, 14 maio 2026 09:05

